Statuto sociale

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “AVVENTURA TREKKING”

Revisione dell’assemblea straordinaria  dei soci del 23 Novembre 2018

 

TITOLO I

Denominazione-sede

Art. 1 -Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in CAMPI BISENZIO, P.zza Matteucci n. 11, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di “AVVENTURA TREKKING”.

TITOLO II

Scopo- oggetto

Art. 2 – L’associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha alcun scopo di lucro e si propone di offrire ai soci servizi idonei ed efficienti relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative, culturali e turistiche.

L’associazione, allo scopo di perseguire le proprie finalità, potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale  e anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione sportiva, Federazioni sportive, Associazioni che abbiano struttura democratica.

Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione potrà:

  1. gestire immobili ed impianti sportivi-ricreativi-culturali-turistici;
  2. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, turistica, finanziaria ed assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
  3. perseguire finalità sportive, turistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive, nonché per le attività turistiche;
  4. partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva-ricreativa-culturale e turistica;
  5. gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
  6. gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, strutture turistiche, tavole calde ed attività similari;
  7. contrarre mutui e obbligazioni finalizzati allo sviluppo delle attività dell’Associazione;
  8. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

 

TITOLO III

Soci

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Art. 6 – La qualifica di socio da’ diritto:

  1. a)   a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  1. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
  2. a partecipare all’elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  2. al pagamento del contributo associativo.

Art. 7 – I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota  dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Recesso-Esclusione

Art. 8 –  La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 –  L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 11 – Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art. 12 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

Assemblee

Art. 14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 15 gg. prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 – L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni  secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

Art. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.         

Consiglio Direttivo

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da membri scelti tra gli associati. Il numero minimo è di 11 membri.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da affiggersi nel locale della sede non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio consuntivo;
  3. compilare i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alla attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21 – Il presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22 – Oltre la regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII  

Scioglimento

Art. 23 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire  finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

Norma finale

Art. 24 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

La montagna nella piana